Art. 1 l. 241/1990 — Principi generali dell'attività amministrativa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 2005 al 4 luglio 2009. Leggi il testo vigente →
L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia ((, di pubblicita' e di trasparenza)) secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti ((, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario)). (( La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1)) La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Testo in vigore dal 8 marzo 2005 al 4 luglio 2009
