Art. 1 l. 241/1990 — Principi generali dell'attività amministrativa

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L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita' secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Testo in vigore dal 18 agosto 1990 al 8 marzo 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1 l. 241/1990, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 14570/2026

    17 maggio 2026

    In tema di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità. (Nella specie, all'esito di tale verifica, il giudice speciale aveva affermato che la figura del direttore generale di un comune prevedesse necessariamente, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, la qualifica dirigenziale in capo al soggetto poi incaricato e, dall'assenza di detta qualifica, aveva desunto la sussistenza della responsabilità amministrativa in relazione al danno cagionato all'amministrazione comunale).

    Art. 1 l. 241/1990 · Art. 97 cost. · Art. 103 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Rassegna di maggio 2026, p. 17 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 143/2003

    Parametro
    24 aprile 2003

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nell…

    Art. 63 TU pubblico impiego · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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