Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 34legge 898/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio", promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1971 dal

tribunale di Siena nel procedimento per scioglimento di matrimonio

vertente tra Pagliantini Oville e Inglesi Gino, iscritta al n. 173 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Visti gli atti di costituzione di Pagliantini Oville e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi gli avvocati Rosario Nicolò, Paolo Barile ed Enzo Cheli, per

la Pagliantini, e il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento per scioglimento di matrimonio vertente

tra Pagliantini Oville e Inglesi Gino, il tribunale di Siena, con

ordinanza 20 aprile 1971, ha sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n.

898, in relazione all'art. 34, primo e quarto comma, del Concordato 11

febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede ed in riferimento

agli artt. 7, primo e secondo comma, 10 e 138 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, giusta l'opinione della Corte di

cassazione a sezioni unite (sent. 12 marzo 1970, n. 635), l'art. 34

del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede ha inteso riconoscere

all'interno dello Stato il matrimonio celebrato con il rito religioso,

quale istituto disciplinato dal diritto canonico, cioè con il suo

carattere sacramentale indissolubile. Il che si evince dalla diversa

formulazione e previsione dell'art. 2 della legge n. 898 del 1970,

rispetto a quella del precedente articolo concernente il matrimonio

civile. Onde il contrasto del ripetuto art. 2 della legge 1 dicembre

1970, n. 898, con l'art. 7 della Carta, atteso che, secondo la sentenza

della Corte costituzionale n. 30 del 1971, detto art. 7 "non sancisce

solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei

rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un

preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al

contenuto di questo, ha prodotto diritto".

L'ordinanza di rimessione osserva, inoltre, quanto segue.

a) L'art. 2 della legge n. 898 del 1970 è in contrasto con l'art.

7 della Costituzione, in relazione ai commi primo e quarto dell'art. 34

del Concordato anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo, da

parte dello Stato italiano, di garantire irrevocabilmente la permanenza

degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito religioso e

regolarmente trascritto. Al riguardo a nulla rileva la differenza di

dizione usata negli artt. 1 e 2 della legge (scioglimento, per i

matrimoni civili; cessazione degli effetti civili, per i matrimoni

concordatari), in quanto si tratta di formule che producono identici

effetti per i coniugi, per la prole e per i relativi rapporti

patrimoniali.

b) I sopra enunciati motivi di sospetta incostituzionalità,

convergono nel corollario della violazione dell'art. 7, comma secondo,

e altresì dell'art. 138 della Costituzione da parte della norma

impugnata, in quanto essa, implicando una modificazione dell'art. 34

del Concordato, non accettata dalle due parti contraenti, avrebbe

richiesto l'adozione del procedimento di revisione costituzionale,

previsto, in linea generale, dall'art. 138 per ogni norma della Carta

e, in linea particolare, dall'art. 7, secondo comma, per qualsiasi

modificazione dei Patti Lateranensi.

c) Se anche non si volesse considerare l'art. 34 del Concordato,

assieme alle altre clausole di questo, come formante il contenuto

dell'art. 7 della Costituzione - opinione, però, che contrasterebbe

con la sentenza n. 30 del 1971 della Corte costituzionale - esso

resterebbe pur sempre norma internazionale, non derogabile con legge

ordinaria, senza che intervenisse anteriormente la denuncia del

Concordato medesimo.

d) Con la sentenza n. 30 del 1971 la Corte costituzionale ha

equiparato la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici a quella della

Corte di giustizia della Comunità economica europea, definendola, come

aveva fatto per questa nella sentenza n. 98 del 1965, del tutto

estranea all'ordinamento giuridico interno. Ora, se è vero che il

cittadino italiano, quale soggetto di diritto internazionale, ha

diritto di adire la Corte di giustizia della Comunità europea e,

quindi, sarebbe costituzionalmente illegittima una legge ordinaria che

lo privasse di tale diritto, sembra fondato il dubbio di violazione, da

parte della norma impugnata (art. 2 della legge n. 898 del 1970), di un

diritto personale del cittadino alla giurisdizione ecclesiastica,

costituzionalmente garantito (art. 34 del Concordato).

Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita la Pagliantini ed

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Per l'Avvocatura dello Stato è da escludere che con l'articolo 34

del Concordato, lo Stato italiano abbia inteso recepire nel proprio

ordinamento il matrimonio canonico, comprensivo di tutte le sue

componenti essenziali, fra cui l'indissolubilità. Vero è, invece,

che lo Stato italiano ha inteso attribuire al matrimonio canonico, una

volta che questo sia stato effettuato con il rito concordatario e

regolarmente trascritto, i medesimi effetti civili attribuiti dalla

legge ai matrimoni civili.

L'unificazione del rito celebrativo non impedisce che nell'unica

celebrazione si possano distinguere due atti, ognuno dei quali assume

rilevanza nel rispettivo ordine giuridico ed esclusivamente in esso. Il

matrimonio che così si istituisce nei due ordinamenti, quello canonico

e quello dello Stato, sussiste e vive in ciascuno di essi una propria

vita autonoma ed indipendente di rapporto giuridico. E poiché lo

Stato, nella sua sovranità ed autonomia - ribadita proprio nel primo

comma dell'art. 7 della Costituzione - ben può variare, con legge

ordinaria, gli effetti del matrimonio civile, fissandone i casi di

scioglimento anche oltre quello previsto dall'art. 149 del codice

civile, gli stessi effetti saranno applicabili anche al matrimonio

concordatario, senza che l'art. 34 del Concordato ne risulti violato.

Ciò posto, è estraneo ogni ulteriore riferimento all'art. 7 della

Costituzione, dato che questo, risolvendosi in una norma di

riproduzione, non avrebbe potuto rendere più onerosi gli obblighi

pattizi dello Stato verso la Santa Sede rispetto alla loro formulazione

testuale bilaterale.

Le suesposte argomentazioni valgono anche per l'altro profilo di

illegittimità costituzionale prospettato dall'ordinanza di rimessione:

l'aver negato ai coniugi la garanzia della permanenza degli effetti

civili del matrimonio. Le cause di scioglimento del matrimonio civile -

e di quello concordatario a questo equiparato quoad effectum - operano

all'interno dell'ordinamento statuale e non all'interno di quello

canonico. Fa eccezione a questa separazione - in quanto previsto dai

Patti - lo scioglimento del matrimonio per la dispensa pro rato, la cui

pronuncia viene recepita anche dall'ordinamento interno.

La Pagliantini, sostanzialmente, confuta l'ordinanza di rimessione

con le stesse argomentazioni addotte dall'Avvocatura dello Stato.

Precisa ulteriormente soltanto che il fatto che l'art. 34 prevede un

caso di scioglimento del matrimonio e, cioè, la dispensa dal

matrimonio rato e non consumato, sta, semmai, a confermare l'ipotesi

opposta a quella accolta dal tribunale di Siena: ubi lex voluit dixit;

e qui la legge ha voluto prevedere un solo caso di scioglimento di

matrimonio, affidandolo ai dicasteri ecclesiastici. Il che vuol dire

che per tutti i casi futuri di scioglimento, non era affatto limitata

la sovranità italiana, né sotto il profilo della sostanza, né sotto

quello giurisdizionale.

Sia l'Avvocatura dello Stato, sia la Pagliantini hanno presentato

memorie. In queste, specie la Pagliantini, con dovizia di citazioni

dottrinali, si diffonde ad illustrare la infondatezza di ogni profilo

di illegittimità costituzionale prospettato dall'ordinanza di

rimessione. In particolare, contesta l'interpretazione data all'art. 34

del Concordato da detta ordinanza; si sofferma sulla differenza di

dizione tra tale articolo e l'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, n.

847; accoglie la distinzione tra matrimonio come atto e matrimonio come

vincolo, distinzione riconfermata dall'istituto della trascrizione e

nella quale trova giustificazione la discriminazione di giurisdizione;

ribadisce il criterio interpretativo restrittivo degli impegni che

comportino l'accettazione di limiti alla sovranità di una delle parti

contraenti e accenna al rifiuto dell'Assemblea costituente di inserire

il principio della indissolubilità del matrimonio nell'art. 29 della

Costituzione. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 1 dicembre 1970, n. 898, viene proposta dalla ordinanza del

tribunale di Siena sotto il profilo della violazione dell'art. 7 della

Costituzione in relazione all'art. 34 del Concordato: la norma

denunciata, ammettendo la cessazione degli effetti civili del

matrimonio concordatario, avrebbe spezzato il nesso inscindibile tra

tali effetti e la natura indissolubile del matrimonio canonico,

violando così l'obbligo assunto dallo Stato di mantenere permanenti

gli effetti medesimi. Tale innovazione, essendo contenuta in una legge

ordinaria, non preceduta da accordi con la Santa Sede, avrebbe prodotto

una modificazione dei Patti Lateranensi senza il procedimento di

revisione costituzionale richiesto dal ripetuto art. 7 e dall'art. 138

della Costituzione.

La questione è infondata.

La Corte osserva preliminarmente che sulla decisione dell'attuale

questione non incide alcun problema inerente alla sovranità dello

Stato, ma che si tratta solo di accertare attraverso quali forme (legge

ordinaria o legge di revisione costituzionale) tale sovranità si

poteva esercitare nella specie.

2. - L'infondatezza della questione deriva dal rilievo che con i

Patti Lateranensi lo Stato non ha assunto l'obbligo di non introdurre

nel suo ordinamento l'istituto del divorzio. All'inizio delle

trattative tra la Santa Sede e l'Italia fu proposto di impegnare lo

Stato "a mantenere illeso in qualsiasi disposizione concernente il

matrimonio il principio della indissolubilità e dell'impedimento

dell'ordine sacro", ma nel corso delle ulteriori discussioni non si

fece più alcun cenno di tale principio e si addivenne all'accordo,

consacrato nel testo dell'art. 34 del Concordato, per cui lo Stato ha

riconosciuto al matrimonio concordatario "gli effetti civili". Con ciò

l'ordinamento italiano non ha operato una recezione della disciplina

canonistica del matrimonio, limitandosi ad assumere il matrimonio,

validamente celebrato secondo il rito cattolico e regolarmente

trascritto nei registri dello stato civile, quale presupposto cui

vengono ricollegati gli identici effetti del matrimonio celebrato

davanti agli ufficiali di stato civile.

Non può argomentarsi in contrario dal riferimento dell'art. 34 al

"sacramento del matrimonio", giacché l'espressione usata ben si spiega

in un atto bilaterale, alla formazione del quale concorreva la Santa

Sede, dal momento che, per la Chiesa, il matrimonio costituisce

anzitutto ed essenzialmente un sacramento; ma non implica affatto che,

in questa sua figura e con le connesse caratteristiche di

indissolubilità, esso sia stato altresì riconosciuto come produttivo

di effetti civili dallo Stato. Ed infatti l'espressione più non

ricorre nell'art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, contenente

disposizioni per l'attuazione del Concordato nella parte relativa al

matrimonio, la quale più semplicemente stabilisce che "il matrimonio

celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del

diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi

effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello

stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti". È

da tener presente al riguardo che della conformità dell'art. 5 (come

del resto anche degli artt. 12 e 16 della citata legge n. 847 del 1929)

con l'art. 34 del Concordato non si può dubitare, perché, com'è

noto, il testo della legge fu compilato in base ad intese fra la Santa

Sede e lo Stato. E la relazione alla detta legge spiega l'abbandono

della formula concordataria con la considerazione che l'accenno al

carattere sacramentale del matrimonio canonico non era conveniente in

una norma dell'ordinamento statale e che era necessario evitare

l'introduzione in esso di concetti teologici. Dal che si deduce ancor

più chiaramente l'intendimento dello Stato di non tener conto nella

disciplina degli effetti civili del matrimonio concordatario di

principi propri del matrimonio canonico.

3. - Accertato che gli effetti del matrimonio concordatario sono, e

devono essere, gli stessi effetti che la legge attribuisce al

matrimonio civile, dalla separazione dei due ordinamenti deriva che

nell'ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le sue

caratteristiche di dissolubilità od indissolubilità, nasce dalla

legge civile ed è da questa regolato. Del resto, poiché l'art. 7

della Costituzione afferma tanto per lo Stato quanto per la Chiesa i

principi di indipendenza e di sovranità di ciascuno nel proprio

ordine, una limitazione della competenza statale su questo punto doveva

risultare da norma espressa, e, in mancanza di questa, non è

desumibile da incerti argomenti interpretativi: tanto più che, in

materia di accordi internazionali, vale il criterio della

interpretazione restrittiva degli impegni che comportino per uno dei

contraenti l'accettazione di limiti alla propria sovranità.

4. - Il matrimonio concordatario trova una garanzia costituzionale

nell'art. 7 della Costituzione, ma la trova nei limiti in cui il regime

statuito nel Concordato corrisponda alla volontà delle parti, quale si

è oggettivata nei testi normativi. Pertanto - non essendosi apportata

alcuna modificazione ai Patti Lateranensi neppure nella parte relativa

all'art. 34, quarto comma, giacché la legge impugnata non sottrae ai

tribunali ecclesiastici la giurisdizione sulla nullità dell'atto

matrimoniale - l'estensione al matrimonio concordatario del nuovo

regime di dissolubilità adottato per quello civile, non richiedeva

l'apposita procedura della revisione costituzionale.

5. - Dimostrato che la legge impugnata non contraddice all'art. 34

del Concordato, nemmeno l'art. 10 della Costituzione risulta violato; e

ciò a prescindere dal fatto che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa

cattolica sono specificamente regolati dall'art. 7 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio), sollevata, dall'ordinanza del tribunale di

Siena del 20 aprile 1971, in relazione all'art. 34, commi primo e

quarto, del Concordato 11 febbraio 1929 fra lo Stato Italiano e la

Santa Sede ed in riferimento agli artt. 7, primo e secondo comma, 10 e

138 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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