Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal

tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Gallo Vincenzo

Gaetano e Patrocinio Addolorata, iscritta al n. 316 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 263 del 9 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal tribunale

di Lecce nel corso di un procedimento civile vertente tra Gallo

Vincenzo Gaetano e Patrocinio Addolorata è stata sollevata, in

riferimento all'art. 7 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante

"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e

manifestamente infondata con l'ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che

non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi

dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante

"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in

riferimento all'art. 7 della Costituzione dal tribunale di Lecce con

l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n.

127 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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