Legge 104

Art. 40 — Compiti dei comuni

I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 dando priorita' agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalita' di coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 406/1992

    Illegittimità dichiarata
    29 ottobre 1992

    Il criterio della priorità della utilizzazione dei servizi già esistenti, da osservarsi nell'attuare gli interventi sociali e sanitari previsti dalla l. n. 104 del 1992, non è lesivo delle competenze regionali in quanto non è dettato solo e direttamente per i comuni e gli altri enti minori, ma si impone innanzi tutto come "principio fondamentale" alla normativa regionale nel cui quadro, debbono svolgersi le attività previste dalla legge stessa. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, primo comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art40 · fonte del testo

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