Articolo abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1990 al 1 luglio 2006. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facolta', per un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attivita' necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonche' la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale e' applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonche' quelle delle altre leggi che disciplinano affidamenti in concessione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-02-17;80~art1 · fonte del testo
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