Art. 97 fallimento — Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

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Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinche' possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. La comunicazione e' data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalita' di comunicazione.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 19 dicembre 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 103 parole tolte, 77 parole aggiunte.

tolto: Lo stato passivo del fallimento e' sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nel quarto comma dell'articolo precedente. Lo stato passivo col decreto del giudice e' depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione. Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne da' immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva medianteaggiunto: Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinche' possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. La comunicazione e' data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimentoaggiunto: , ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalita' di comunicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art97 · fonte del testo

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