Art. 92 fallimento — Avviso ai creditori ed agli altri interessati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'art. 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.

[2]Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel Regno l'avviso e' rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel Regno, il giudice puo' prorogare il termine e della proroga e' data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/1981

    Questione infondata
    21 luglio 1981

    dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt. 42, 52, 92 e segg. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e in riferimento all'art. 429, comma terzo (sub art. 1 l. 533/1973) cod. proc. civ. dal Tribunale di Ravenna con ordinanze 1 luglio 1975; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 24 r.d. 16 marzo 1…

    Art. 42 fallimento · Art. 52 fallimento · Art. 92 fallimento · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art92 · fonte del testo

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