Art. 69 fallimento — Atti compiuti tra i coniugi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 25 marzo 1993. Leggi il testo vigente →

Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito. Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della celebrazione del matrimonio, o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione. Nei casi suddetti la moglie non puo' esercitare nel fallimento alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo stesso contratto a favore del marito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 25 marzo 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 100/1993

    Ha colpito questo articolo
    19 marzo 1993

    Spetta al giudice 'a quò stabilire quale sia l'ordine logico delle varie domande introitate a sentenza (art. 277 cod. proc. civ.), oltre che valutare se la controversia non possa essere decisa senza affrontare la questione di costituzionalità. (Nella specie, è stata ritenuta rilevante la questione concernente l'art. 69 legge fall., invocato a fondamento della domanda che - sia pur in alternativa ad altre - formava oggetto del giudizio 'a quò). - S. nn. 73/1991, 97/1987 e 139/1980.

    Art. 69 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art69 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari