Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/03/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso con

ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 dal Tribunale di Cassino nel

procedimento civile vertente tra fallimento di De Blasis Antonio e

Carducci Mariolina, in De Blasis, ed altro, iscritta al n. 682 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione della curatela del fallimento di De

Blasis Antonio;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Fulvio Fabrizi per la curatela del fallimento di

De Blasis Antonio;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 e pervenuta alla

Corte costituzionale il 12 ottobre 1992, il Tribunale di Cassino

riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge fallimentare

(regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), in riferimento agli articoli 3

e 24 della Costituzione.

Premetteva il Tribunale che, nel corso della procedura

fallimentare nei confronti di Antonio De Blasis, il curatore,

rilevato che con due rogiti trascritti il 7 gennaio 1981 ed il 17

giugno 1981, il fallito aveva donato alla moglie alcuni immobili,

chiedeva che il Tribunale dichiarasse in via alternativa detti negozi

assolutamente simulati ( ex art. 1416 del codice civile) o revocati

ai sensi dell'art. 69 della legge fallimentare ovvero dell'art. 2901

del codice civile, e comunque privi di effetto nei confronti della

massa dei creditori ammessi al passivo del fallimento, con la

conseguente restituzione degli immobili e dei frutti.

2. - Osservava il Tribunale che, a seguito della sentenza della

Corte costituzionale del 27 giugno 1973, n. 91, con la quale è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice

civile, non sussiste più il divieto di donazione fra i coniugi. La

conseguente liceità di siffatte donazioni, ad avviso del remittente,

determina una lacuna nella disciplina fallimentare, dal momento che,

mentre le donazioni fra coniugi compiute nel biennio anteriore al

fallimento possono ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 64 della

legge fallimentare riguardante tutti gli atti a titolo gratuito a

vantaggio di chiunque, per le liberalità tra coniugi compiute in

epoca più remota, come quelle oggetto delle azioni proposte dal

curatore, sorgono problemi di irragionevolezza e disparità di

trattamento nella normativa residuata alla predetta dichiarazione di

illegittimità costituzionale.

3. - Ed invero - osserva il Tribunale - se si applicasse la norma

(art. 2901 del codice civile) relativa alla revocatoria ordinaria, si

avrebbe una sperequazione, sotto il duplice profilo del regime

probatorio e della decorrenza della prescrizione, fra il trattamento

normativo più esigente della sorte degli atti a titolo gratuito

oltre il biennio dal fallimento rispetto a quello più facilitato

della revoca degli atti a titolo oneroso tra coniugi (art. 69 della

legge fallimentare). Né, d'altra parte, appare possibile al

Tribunale, in via di interpretazione estensiva o per analogia,

applicare quest'ultima disposizione anche agli atti a titolo gratuito

oltre il biennio, ostandovi la chiara portata della stessa e il

divieto di applicazione analogica di una norma contenente una

presunzione legale.

Il Tribunale, pertanto, dichiara rilevante e non manifestamente

infondata, in relazione agli articoli 3, 1° comma, e 24, 1° comma,

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 69 della legge fallimentare, nella parte in cui non

comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo

gratuito compiuti più di due anni prima della dichiarazione di

fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa

commerciale.

4. - Si è costituita in questa sede la curatela del fallimento

per aderire incondizionatamente alla questione di illegittimità

costituzionale sollevata d'ufficio dal Tribunale e chiedendo che la

stessa venga accolta. Ribadisce in proposito il curatore che

l'abolizione dello storico divieto di donazioni fra coniugi, già

previsto dall'art. 781 del codice civile, fu giustificato dalla Corte

costituzionale con riferimento ai rapporti interni fra coniugi, in

quanto limitava la capacità contrattuale dei cittadini coniugati e

riduceva la loro libertà di iniziativa economica. Ma in quella

occasione non fu considerato che, nei riflessi esterni, ai creditori

concorrenti deriverebbe per gli atti gratuiti una tutela deteriore

rispetto ai negozi a titolo oneroso stipulati dai coniugi nel

medesimo periodo di esercizio dell'impresa commerciale. Considerato in diritto

1. - La presente questione di costituzionalità investe l'art. 69

della legge fallimentare nella parte in cui non comprende nel proprio

ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra i

coniugi più di due anni anteriori alla dichiarazione del fallimento,

ma nel tempo in cui il fallito esercitava l'impresa commerciale.

Il Tribunale rimettente ha ritenuto anzitutto rilevante la

questione ai fini della decisione "dal momento che il curatore del

fallimento ha invocato, sia pure in via alternativa, l'anzidetta

norma, onde ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia nei

confronti dei creditori concorrenti degli impugnati atti di

donazione, compiuti dal fallito a vantaggio della moglie in epoca

anteriore di oltre due anni alla dichiarazione di fallimento".

In proposito, è appena il caso di ricordare che spetta al giudice

a quo ritenere quale sia l'ordine logico di esame delle varie domande

introitate a sentenza (art. 277 del codice di procedura civile),

oltre che valutare se la controversia non possa essere decisa senza

affrontare la questione di costituzionalità (si vedano le sentenze

n. 73 del 1991, n. 97 del 1987 e n. 139 del 1980 della Corte

costituzionale).

2. - La questione è fondata.

Giova premettere che il complesso quadro normativo disegnato dal

legislatore del 1942 per tutelare i creditori da atti pregiudizievoli

alle loro ragioni era composto da norme contenute sia nel codice

civile (per le situazioni generali che prescindono dal fallimento),

sia nella legge fallimentare per il particolare ambito applicativo di

detta procedura concorsuale. Sul primo versante il codice prevedeva:

a) l'azione revocatoria cosiddetta ordinaria, esercitabile alle varie

condizioni previste dall'art. 2901, ed applicabile anche in sede

fallimentare per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 66 della

legge fallimentare; b) il divieto di liberalità fra coniugi, salvo

quelle conforme agli usi, sancito dall'art. 781; e ciò per motivi

inerenti a rapporti interni alla coppia e per la tutela dei creditori

del donante.

Sul versante della procedura fallimentare, il legislatore

tracciava un sistema revocatorio molto differenziato, prevedendosi la

disciplina più rigorosa dell'inefficacia automatica ex lege per gli

atti a titolo gratuito e per l'anticipazione di pagamenti compiuti

nel biennio anteriore al fallimento (artt. 64, 65), e quella meno

rigorosa, di revoca a determinate condizioni, per atti a titolo

oneroso o cambiali scadute (artt. 67, 68).

A questa normativa comune se ne aggiungeva una particolare,

riguardante specificamente gli atti fra coniugi, considerati dal

legislatore con maggiore diffidenza presumendosi che il coniuge sia

la persona più in grado di conoscere lo stato di insolvenza

dell'imprenditore e più disposta a colludere con lui. In questo caso

la legge prevedeva (oltre il generale divieto di donazioni

sopracennato) sia la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti tra

i coniugi durante tutto il tempo in cui il fallito esercitava

un'impresa commerciale, per una presunzione iuris tantum di

conoscenza dello stato di insolvenza (art. 69), sia la cosiddetta

praesumptio muciana sulla provenienza del danaro per gli acquisti del

coniuge del fallito (art. 70).

3. - Il sistema ora ricordato ha subito qualche successiva

alterazione, oltre che per la menzionata dichiarazione di

incostituzionalità dell'art. 781 del codice civile (sentenza n. 91

del 1971 della Corte costituzionale), anche per il sopravvenire della

riforma del diritto di famiglia (Legge n. 151 del 1975), da cui è

derivata l'inapplicabilità della presunzione muciana al coniuge del

fallito in regime di comunione legale (Cassazione, n. 351, n. 6079,

n. 7338 del 1990).

L'abrogazione del divieto di donazioni fra coniugi, giustificato

dalla citata sentenza per violazione del principio di eguaglianza fra

cittadini e per la riduzione della libertà della iniziativa

economica dei coniugi (ma con un accenno anche al risvolto del

possibile pregiudizio dei diritti di terzi), ha fatto sorgere

notevoli dubbi sulla coerenza della disciplina applicabile agli atti

gratuiti fra coniugi con le altre norme di risulta nel quadro

complessivo della tutela delle ragioni dei creditori; problema che la

dottrina e la giurisprudenza espressamente dichiarano di difficile

soluzione, in sede interpretativa.

4. - Secondo una prima tesi, le donazioni tra coniugi, oltre il

biennio, non più nulle ma ancora pregiudizievoli per i creditori,

potrebbero essere attualmente revocate nell'ambito della procedura

fallimentare soltanto ai sensi dell'azione generale dell'art. 2901

del codice civile, ancorché gli stessi autori lamentino che le

condizioni previste per detta azione siano ora ingiustificatamente

più gravose di quelle relative alla revoca degli atti a titolo

oneroso tra coniugi. Ed invero, mentre per questi ultimi la legge

(art. 69 della legge fallimentare) presume nell'acquirente la

conoscenza dello stato di insolvenza del fallito e la mala fede

dell'alienante, l'art. 2901 pone invece a carico del creditore (e per

esso del curatore) il notevole onere di provare, anche per gli atti a

titolo gratuito, tutte le condizioni previste dal numero 1) della

citata norma (e cioè la conoscenza dell'eventus damni e, in certi

casi, anche il consilium fraudis). Senza contare che la prescrizione

per la revoca degli atti a titolo oneroso ex art. 69 della legge

fallimentare decorre dalla data della dichiarazione di fallimento,

mentre quella per gli atti a titolo gratuito risalirebbe al momento

in cui essi sono compiuti, favorendo così la prescrizione

dell'azione.

5. - Ad evitare queste incongruenze e disparità, altri studiosi -

sia pure con notevoli perplessità - ed una parte della

giurisprudenza di merito ritengono che la soluzione del problema vada

rinvenuta estendendo l'applicabilità di norme contenute nella legge

speciale anche agli atti di liberalità compiuti oltre il biennio dai

coniugi con pregiudizio per i creditori fallimentari. Pur non

escludendosi, cioè, l'eventualità di un possibile ricorso alla

revocatoria ordinaria (richiamata espressamente dall'art. 66 della

legge fallimentare), si è evidenziata l'esigenza di una soluzione

che, da una parte, eviti le incongruenze derivanti dalla sola

applicabilità dell'art. 2901 agli atti di liberalità tra coniugi,

dall'altra, sia più coerente col trattamento che la legge

fallimentare riserva agli atti gratuiti ed a quelli onerosi compiuti

dai coniugi.

Premesso che il caso degli atti gratuiti tra coniugi effettuati

nel biennio rientra ovviamente nell'applicabilità della norma

generale prevista dall'art. 64 della legge fallimentare, ove invece

si tratti di atti a titolo gratuito tra coniugi prima ancora del

biennio si cerca quale sia la norma suscettibile di espansione per la

sua ratio e per le condizioni più prossime a tale secondo caso.

Va in proposito osservato che, a prescindere dai limiti del

petitum dell'ordinanza di rimessione, che appunto individua tale

norma nell'art. 69, effettivamente questa disposizione, anche se

riguardante gli atti a titolo oneroso, contiene due elementi di

prossimità alla predetta seconda ipotesi, essendo essa infatti

riferita specificamente solo agli atti tra coniugi e ad atti posti in

essere nel periodo di esercizio dell'impresa, anche oltre il biennio

anteriore al fallimento.

6. - La dilatazione della portata della citata norma all'ipotesi

degli atti gratuiti tra coniugi oltre il biennio non può essere

affermata mediante interpretazione estensiva, dati i chiari limiti

del contenuto della norma stessa, né per analogia, ove si consideri

che le presunzioni legali, costituite solo in forza di speciali

disposizioni di legge, danno luogo ad jus singulare, come tale non

suscettibile di applicazione analogica.

Non resta che la via di una pronunzia di incostituzionalità

parziale, che meglio assicuri la certezza del diritto, dal momento

che la soluzione adeguatrice consiste nell'estensione logicamente

necessitata ed in certo senso implicita nella potenzialità

interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la

disposizione impugnata (Corte costituzionale, sentenza n. 8 del

1987). Ed invero, la irragionevolezza della norma dell'art. 69

sopravvenuta all'abrogazione del divieto di donazioni tra coniugi

(art. 781 del codice civile), può essere superata ampliando la

portata della disposizione originariamente limitata alla revocatoria

degli atti a titolo oneroso compiuti tra coniugi anche oltre il

biennio - limitazione ormai priva di fondamento logico - agli atti di

liberalità tra coniugi nello stesso periodo, altrimenti revocabili

solo alle condizioni più rigorose previste dall'art. 2901 e con una

decorrenza prescrizionale più svantaggiosa.

Può conclusivamente ritenersi che gli aspetti di irragionevolezza

sopra esposti sono in contrasto con i principi dell'art. 3 della

Costituzione, restando assorbita la prospettazione del giudice a quo

in riferimento all'art. 24 della Costituzione. L'estensione

dell'intero testo dell'art. 69 della legge fallimentare agli atti

gratuiti non disperde qualche residuo margine di disarmonia, come

quello della rilevanza della prova contraria del coniuge sulla sua

ignoranza circa lo stato di insolvenza del fallito (mentre ciò è

previsto dall'art. 2901, n. 2, del codice civile solo per l'ipotesi

degli atti a titolo oneroso); ma eliminare tali residui margini è

compito del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in

cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a

titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della

dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito

esercitava un'impresa commerciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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