Legge fallimentare

Art. 40 fallimento — Nomina del comitato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'art. 97; puo' essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno. Il comitato e' nominato con provvedimento del giudice delegato ed e' composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato. Il giudice delegato puo' sostituire i membri del comitato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art40 · fonte del testo

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