Art. 34 fallimento — Deposito delle somme riscosse

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Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. Se e' prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato puo' ordinare che le disponibilita' liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 71 parole tolte, 97 parole aggiunte.

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatoretolto: , dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio aggiunto: sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso tolto: un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalita' da lui stabilite. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non puo' essere ritirato che in base a aggiunto: una banca scelti dal curatore. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. Se e' prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato puo' ordinare che le disponibilita' liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegatotolto: . In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art34 · fonte del testo

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