Art. 86 fallimento — Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
Devono essere consegnate al curatore:
a)il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
b)le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
c)le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. Il giudice delegato puo' autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato puo' proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. Puo' essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 121 parole tolte, 119 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile.aggiunto: Devono essere consegnate al curatore:
tolto: 1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non puo' essere immediatamente interrottoaggiunto: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
tolto: 2) le scritture contabili;
tolto: 3) leaggiunto: b) le cambiali e gli altri titolitolto: scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossioneaggiunto: compresi quelli scaduti;
tolto: 4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'art. 34. Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale. Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiestaaggiunto: c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. Il giudice delegato puo' autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato puo' proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. Puo' essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art86 · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari