Art. 86 fallimento — Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

Devono essere consegnate al curatore:

  • a)il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
  • b)le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
  • c)le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. Il giudice delegato puo' autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato puo' proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. Puo' essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 121 parole tolte, 119 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile.aggiunto: Devono essere consegnate al curatore:

tolto: 1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non puo' essere immediatamente interrottoaggiunto: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;

tolto: 2) le scritture contabili;

tolto: 3) leaggiunto: b) le cambiali e gli altri titoli tolto: scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossione aggiunto: compresi quelli scaduti;

tolto: 4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'art. 34. Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale. Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiestaaggiunto: c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. Il giudice delegato puo' autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato puo' proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. Puo' essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art86 · fonte del testo

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