Art. 34 fallimento — Deposito delle somme riscosse

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalita' da lui stabilite. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non puo' essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art34 · fonte del testo

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