Art. 208 fallimento — Domande dei creditori e dei terzi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 19 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 19 dicembre 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art208 · fonte del testo

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