Art. 206 fallimento — Poteri del commissario

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L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita', che vigila sulla liquidazione. Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila, e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 10 settembre 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/1994

    Questione infondata
    5 maggio 1994

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale (con sentenza n. 181 del 1987) dell'art. 209 della legge fallimentare, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore sia sentito dal commissario con riferimento alla formazione dello stato passivo, non implica che identico vizio debba riconoscersi come incidente sull'art. 206 della medesima legge, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni. Invero l'influenza che il compimento di questi atti può avere sullo stato passivo o sulla massa attiva è meramente indiretta e mediata, mentre diverso è l'interesse del debitore ad essere previamente sentito nelle due fattispecie (solo con riguardo alla formazione dello stato passivo ravvisandosi una esigenza di piena contezza, da parte di questi, circa l'estensione della propria situazione debitoria, in prospettiva della sua responsabilità patrimoniale, dopo la restituzione 'in bonis', per i crediti non soddisfatti), talché non sussiste quella omogeneità di situazioni che sola potrebbe giustificare, in applicazione del principio di eguaglianza, la dichiarazione di illegittimità della norma da ultimo citata. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 181/1987, citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 206 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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