Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 26/1979
  • art. 15d.P.R. 636/1972
  • art. 22d.P.R. 636/1972
  • art. 2d.l. 26/1979
  • art. 191Legge fallimentare
  • art. 15d.P.R. 636/1972
  • art. 22d.P.R. 636/1972

citata

  • art. 203legge 95/1979
  • art. 191legge 95/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4

e 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario); artt. 1 e 2 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26

(Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi), conv. in legge 3 aprile 1979, n. 95 e

successive modifiche; artt. 191, da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa) promossi con:

1) ordinanza emessa il 4 marzo 1985 dalla Commissione Tributaria

di secondo grado di Roma sul ricorso proposto da S.p.A. GENGHINI

iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1.a ss. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1986 dal Giudice Istruttore

presso il Tribunale di Roma nei procedimenti penali riuniti a carico

di Genghini Mario ed altri iscritta al n. 250 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33/1.a

ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Genghini Mario nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

Uditi gli avv.ti Enrico Esposito e Angelo Raffaele Latagliata per

Genghini Mario e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso in data 28 dicembre 1978, la s.p.a. Genghini si

oppose alla iscrizione a ruolo dell'ILOR per l'anno 1976 per lire

57.230.260, portata dalla cartella esattoriale emissione 78/80,

assumendo che l'Ufficio aveva incluso tra i redditi soggetti a

tassazione ILOR anche quello derivante dalla proprietà dell'immobile

sito in Roma, via Cicerone n. 57, che esplicava esclusivamente

attività alberghiere e, pertanto, trattandosi di immobile adibito ad

attività commerciale, non concorreva a formare il reddito

complessivo come componente del reddito di impresa. Alla discussione,

mentre rimase assente la società, pur regolarmente invitata, il

rappresentante dell'Ufficio, che non aveva presentato note, chiese

oralmente la conferma dell'iscrizione a ruolo; a seguito di che

l'adita Commissione tributaria di primo grado di Roma - sez. 3. a -,

con decisione 13 novembre - 4 dicembre 1981, respinse il ricorso

della società perché questa non solo non aveva allegato la cartella

esattoriale precludendone il controllo della tempestività, ma non

aveva documentato quanto asserito in merito.

Nel procedimento di appello introdotto avanti la Commissione

tributaria di II grado di Roma - sez. VIII - dal Commissario della

s.p.a. Genghini (dichiarata fallita con sent. 25 giugno 1980 e

collocata in amministrazione straordinaria con d.m. 19 settembre

1980) intervenne all'udienza di discussione l'avv. Enrico Esposito

procuratore speciale dell'ing. Mario Genghini, il quale, con atto 2

marzo 1985, dedusse che il processo di primo grado era nullo perché

non contestato nei confronti della società fallita e poi collocata

in A.S. e che il Genghini, in quanto amministratore della società al

tempo dell'iscrizione a ruolo, doveva essere posto in grado di

contraddire e difendersi "relativamente a quei rapporti e a quelle

obbligazioni strettamente personali per la loro natura di mera

riferibilità a soggetto fisico, sia sul piano tributario

propriamente detto sia sul piano sanzionatorio penale" e sospetto di

violazione degli artt. 3 e 24 Cost. la divergente disciplina di

procedure indirizzate al salvataggio delle imprese in crisi quali

l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi e l'assenza di controlli giurisdizionali

nell'amministrazione straordinaria.

1.2. - Con ordinanza emessa il 4 marzo 1985 (comunicata il 31

dello stesso mese e notificata il successivo 20 settembre; pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 9/1.a ss. del 5 marzo 1986 e iscritta al

n. 758 R.O. 1986) l'adita Commissione ha dichiarato rilevanti e non

manifestamente infondate le questioni di illegittimità

costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) in

riferimento all'art. 24 Cost., e degli artt. 1 e 2 d.l. 30 gennaio

1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'A.S. delle grandi imprese in

crisi) conv. con l. 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni,

e 191 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in riferimento

all'art. 3 Cost.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti per Mario Genghini gli

avv.ti Enrico Esposito, Angelo Raffaele Latagliata, Massimo Severo

Giannini, giusta procura speciale con firma autenticata il 17 marzo

1986 per notar Angelo Bianchi (Canton Ticino - Svizzera) concludendo

con memoria sottoscritta dall'avv. Enrico Esposito e depositata il 25

marzo 1986 per la fondatezza delle proposte questioni; per il

Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura

generale dello Stato, con atto depositato il 25 marzo 1986, con il

quale ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, in

subordine, per l'infondatezza delle proposte questioni;

argomentazioni e conclusioni ribadite nella prima memoria depositata

il 10 giugno 1986.

2.2. - Nell'imminenza della udienza pubblica di trattazione la

difesa della s.p.a. Genghini ne ha chiesto disporsi il rinvio con

atto depositato il 6 aprile 1987, allegata al quale è copia del

ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni

unite della Corte di Cassazione, e sotto la data del 22 aprile 1987

ha depositato memoria in cui ha ampiamente illustrato la fondatezza

delle questioni sollevate anche con i gli altri incidenti; dal suo

canto l'Avvocatura erariale, nella seconda memoria depositata il 14

aprile 1987, si è in particolar guisa intrattenuta sul difetto di

legittimazione di Mario Genghini ad intervenire nel processo

tributario in cui è parte la s.p.a. Genghini in A.S., e

rappresentata dal Commissario della A.S..

3. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1986 (comunicata il 17

febbraio e notificata il 14 marzo successivi; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 33/ 1.a ss. dell'11 luglio 1986 e iscritta al

n. 250 R.O. 1986) nei procedimenti penali riuniti a carico di

Genghini Mario e altri imputati di diversi reati di bancarotta

fraudolenta e di altri reati, il giudice istruttore presso il

Tribunale penale di Roma ha dichiarato rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

co.5 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. nella l. 3 aprile 1979, n.

95, e successive modificazioni, con riferimento all'art. 203, co.1,

seconda parte e agli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16 marzo

1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3 Cost.

4.1. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di

Genghini Mario giusta procura con firma autenticata il 17 marzo 1986

per notar Angelo Bianchi (Canton Ticino-Svizzera) gli avv.ti Enrico

Esposito, Angelo Raffaele Latagliata e Massimo Severo Giannini che

con atto depositato il 3 giugno 1986 hanno argomentato e concluso per

la fondatezza delle proposte questioni, mentre per il Presidente del

Consiglio dei ministri ha spiegato intervento l'Avvocatura generale

dello Stato che con atto depositato il 31 luglio 1986 ha illustrato

le conclusioni d'inammissibilità o di infondatezza.

4.2. - Nella pubblica udienza, nella quale il giudice Andrioli ha

svolto congiunta relazione sui due incidenti, hanno parlato la difesa

della parte costituita e l'avv. Stato Franco Favara, che avevano

depositato memorie illustrative. Considerato in diritto

5. - I due incidenti, stante la connessione obiettiva tra le

questioni che han sollevato, vanno riuniti ai fini di contestuale

deliberazione.

6.1. - Oggetto dell'incidente iscritto al n. 250 R.O. 1986 è

l'art. 1 (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme

applicabili) - il cui co. 1 è stato, a far tempo dal primo aprile

1982, sostituito ai sensi dell'art. 1, legge 31 marzo 1982 n. 119 co.

5 ("La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la

vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente

stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e

seguenti e dall'art. 237 della legge fallimentare. La revoca del

commissario è disposta su parere conforme del comitato dei Ministri

per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato

di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o

da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra

persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato

dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare,

il provvedimento di cui al comma precedente - e cioè: il decreto con

il quale il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la

procedura di amministrazione straordinaria - è equiparato al decreto

che ordina la liquidazione coatta amministrativa") d.l. 30 gennaio

1979 n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria

delle grandi imprese in crisi), conv., con modificazioni, con legge 3

aprile 1979 n. 95, con riferimento all'art. 203 (Effetti

dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) co. 1

("Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli

articoli 195 e 202, sono applicabili con effetto dalla data del

provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo

II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a

responsabilità limitata. Si applicano inoltre nei confronti di

questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei

liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le

disposizioni degli articoli da 216 a 219 e da 223 a 225") r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa).

Delle norme elencate ha il giudice a quo sospettato

l'incostituzionalità per violazione dell'art. 3 co. 1 Cost. in

quanto, estendendo le disposizioni previste per la liquidazione

coatta amministrativa, e segnatamente quelle disciplinanti i delitti

di bancarotta, alla amministrazione straordinaria (e cioè ad

istituto diverso dalla liquidazione coatta amministrativa per natura,

scopi, funzioni, caratteristiche, e struttura normativa e

potenzialmente idoneo ad attuare un risanamento dell'impresa con

l'eliminazione dello stato d'insolvenza), si porrebbero in contrasto

con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 co. 1 Cost.

6.2. - Oggetto dell'incidente iscritto al n. 758 R.O. 1985 sono a)

del d.P.R. 26 febbraio 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario) gli artt. 15, che descrive il contenuto del

ricorso alla commissione di primo grado (testo sostituito in virtù

dell'art. 6 d.P.R. 4 novembre 1981, n. 739), 22 (Appello) co. 4

(testo sostituito in virtù dell'art. 17 d.P.R. n. 739/1981) ("La

segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello

all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione,

può proporre appello incidentale, corredato di copia in carta

semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra

parte") e 30 (Rappresentanza e difesa del contribuente), b) del d.l.

30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi), conv., con

modificazioni, con legge 3 aprile 1979, n. 95, gli artt. 1 (Imprese

soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili) - il

cui co. 1 è stato, a far tempo dal primo aprile 1982, sostituito ai

sensi dell'art. 1 legge 31 marzo 1982, n. 119 - e 2 (Poteri e

compenso del commissario) - il cui co. 1 è stato, a far tempo dal

primo aprile 1982, sostituito ai sensi dell'art. 2 legge 31 marzo

1982, n. 119 -, c) l'art. 191 (Poteri di gestione del commissario

giudiziale) r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa).

Delle norme sub a) il giudice a quo ha sospettato

l'incostituzionalità per violazione dell'art. 24 nella parte in cui

escludono o non prevedono che possa partecipare al processo

tributario, di cui sia parte una società in amministrazione

straordinaria, l'amministratore e legale rappresentante della

società stessa durante il periodo d'imposta, in quanto le

disposizioni denunciate violerebbero il diritto di difesa della

persona fisica responsabile amministrativo nel periodo d'imposta.

Delle norme sub b) e c) il giudice a quo ha sospettato

l'incostituzionalità per violazione dell'art. 3 in quanto dette

norme, prevedendo, nell'amministrazione straordinaria,

l'estromissione degli organi sociali ordinari e la successione ad

essi del commissario e, nell'amministrazione controllata, la

permanenza dell'organo sociale ordinario sotto il controllo del

commissario giudiziale, introducono una diversità - ad avviso del

giudice a quo - irrazionale tra le due procedure per molti versi

affini ed entrambe finalizzate al salvataggio dell'impresa e privano

completamente l'organo sociale ordinario dell'impresa sottoposta ad

amministrazione straordinaria del potere di definire il rapporto

tributario.

7. - La questione, sollevata con l'incidente iscritto al n. 250

R.O. 1986 (supra 6.1.), non è fondata perché non si avverte tra la

l.c.a. e la A.S. quella diversità dalla quale il giudice istruttore

presso il Tribunale penale di Roma ha preso le mosse per inferirne la

illegittimità della estensione alla A.S. di norme del r.d. n. 267

del 1942 che disciplinano la l.c.a. e, soprattutto, quelle

disciplinatrici dei delitti di bancarotta.

Accomuna le due procedure la finalità di attuare la

responsabilità patrimoniale delle imprese soggette mediante la

soddisfazione dei creditori, che non vale a cancellare la circostanza

che la A.S. miri ad attingerla senza estinguere l'impresa debitrice:

il che non sempre accade nella concretezza delle vicende della

continuazione dell'esercizio dell'impresa che - lo si noti bene - non

è componente essenziale della A.S., perché - rescrive l'art. 2 co.

1 legge 95/1979 di conversione del d.l. 26/1979 - può essere

disposta pur sempre "tenendo anche conto dell'interesse dei

creditori".

Ulteriore conferma è offerta dall'art. 4 d.l. 9 dicembre 1986, n.

835 (Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione

straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio

dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del

Mezzogiorno), conv., con modificazioni, con l. 6 febbraio 1987, n.

19, il quale non si limita a disporre che la chiusura della procedura

di A.S. è disposta con decreto dell'autorità di vigilanza su

istanza del commissario straordinario o d'ufficio precisandone le

modalità di pubblicazione e di comunicazione, ma statuisce che la

procedura di A.S. può essere chiusa anche nei casi previsti nei

numeri 2) ("Quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione

finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero

ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo estinti e

sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura") e 4

("Quando non possa essere continuata la procedura per insufficienza

dell'attivo") dell'art. 118 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

8.1. - Il procedimento, nel quale la Commissione tributaria di II

grado di Roma ha dichiarato non manifestamente infondata, per

contrasto con l'art. 24 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 636/1972 (supra

6.2.) ha per oggetto il reclamo avverso la iscrizione a ruolo

dell'ILOR, per l'anno 1986, della s.p.a. Genghini, della quale era in

allora legale rappresentante l'ing. Mario Genghini, che ha spiegato

intervento nel procedimento avanti la Commissione tributaria di II

grado di Roma introdotto dal commissario della s.p.a. Genghini,

collocata - dopo essere stata dichiarata fallita con sent. 25 gennaio

1980 - in A.S. con d.m. 19 settembre 1980.

Quale che fosse la posizione assunta dall'ing. Mario Genghini - se

in proprio ovvero in qualità di legale rappresentante della s.p.a.

Genghini al tempo della iscrizione a ruolo (dubbio che il giudice a

quo non si è curato di diradare) -, l'autorità della decisione di

merito, che la Commissione tributaria di secondo grado fosse per

emettere, non avrebbe vincolato l'ing. Mario Genghini (in proprio o

quale in allora rappresentante della s.p.a. Genghini) che pertanto

difettava d'interesse a spiegare intervento. Questa Corte, con sent.

n. 247 del 1983, ha, ribadendo l'indirizzo espresso nelle sentt. n.

30 del 1971 e n. 99 del 1973, dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 56 u.c. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto

definitivo in conseguenza della decisione di una commissione

tributaria vincoli il giudice penale nella cognizione dei reati

previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia

rimasto estraneo al giudizio tributario perché non posto in

condizione di intervenirvi o di parteciparvi. Legittimato a

rappresentare la s.p.a. Genghini nel procedimento di appello era il

Commissario della A.S., che lo aveva promosso, né l'ing. Mario

Genghini poteva intervenire in grado di appello perché la decisione

di secondo grado non avrebbe fatto stato nei confronti di lui.

Per quel che attiene agli effetti civili è appena il caso di

richiamare il rispetto dei limiti oggettivi e soggettivi

dell'autorità della cosa giudicata.

Pertanto la questione di costituzionalità sub a) va dichiarata

inammissibile sia per difetto di motivazione del giudice a quo sulla

rilevanza sia, più radicalmente, per difetto di rilevanza.

8.2. - Le questioni di costituzionalità sub b) e c) non sono

fondate perché non sussiste tra l' amministrazione controllata e la

A.S. la identità di presupposti e di dimensioni imprenditoriali in

assenza della quale l'art. 3 Cost. non può reputarsi violato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 758/1985 e 250/1986:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 co. 5 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti

per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi),

conv., con modificazioni, con l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive

modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 203 co. 1, seconda

parte e agli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) e per contrasto con l'art. 3 co. 1 Cost., dal giudice

istruttore presso il tribunale penale di Roma con ordinanza 31

gennaio 1986 (n. 250 R.O. 1986);

dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 26

febbraio 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) sollevata per contrasto con l'art. 24 Cost. dalla

Commissione tributaria di II grado - sez. VIII - di Roma con

ordinanza 4 marzo 1985 (n. 758 R.O. 1985);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv., con

modificazioni, con l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive

modificazioni, e dell'art. 191 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevate

per contrasto con l'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di II

grado - sez. VIII - di Roma con ordinanza 4 marzo 1985

(n. 758 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore di cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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