Art. 119 fallimento — Decreto di chiusura

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La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Quando la chiusura del fallimento e' dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. ((Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato.)) 50 ((Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato.)) 50 Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitivita' del decreto di omologazione del concordato fallimentare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 29 luglio 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 279/2010

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 2010

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. La norma denunciata - nello stabilire, nel testo anteriore alle citate modifiche (non applicabili a procedure fallimentari chiuse nel 2003, come ha plausibilmente motivato il giudice a quo , argomentando dagli artt. 150 e 153 del d.lgs. n. 5 del 2006 e 22 del d.lgs. n. 169 del 2007), che il termine di quindici giorni per proporre il suddetto reclamo decorre, per i soggetti legittimati a questa impugnazione, dalla data di affissione del decreto alla porta esterna del tribunale - sacrifica gravemente ed ingiustificatamente il diritto dei creditori di avere conoscenza di tale decreto, per potere proporre reclamo avverso lo stesso. Gravemente, in quanto richiede un onere di diligenza inesigibile, attesa la necessità di accedere, almeno ogni quindici giorni, per tutta la durata della procedura, sovente tutt'altro che breve, per accertare la data del deposito, dal quale soltanto decorre il termine de quo ; ingiustificatamente, perché l'indeterminatezza dei soggetti interessati può legittimare modalità di informazione, quale quella prevista dalla norma censurata; il che però non avviene nel caso, come quello del titolare di un credito prededucibile liquidato dal giudice delegato ma non integralmente soddisfatto, in cui tali soggetti siano non solo individuabili, ma altresì individuati. In tale ipotesi, che ricorre nel caso di specie, l'onere di diligenza che la norma censurata impone ai creditori è incomparabilmente più gravoso e gravido di conseguenze pregiudizievoli di quello cui deve sottoporsi l'ufficio che sia tenuto a dare conoscenza del decreto di chiusura del fallimento ai creditori ben individuati. Per la non fondatezza di una questione avente ad oggetto l'art. 119, secondo comma, della legge fallimentare, v. la citata sentenza n. 153/1980. Sulla scelta dell'affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione di un atto, v. le citate sentenze n. 154/2006, n. 224/2004, n. 273/1987, n. 153/1980, n. 151/1980 e n. 255/1974. Per l'illegittimità costituzionale di norme della legge fallimentare concernenti la fissazione di termini perentori per la proposizione di rimedi impugnatori, v. le citate sentenze n. 154/2006, n. 224/2004, n. 201/1993, n. 881/1988 e n. 102/1986.

    Art. 119 fallimento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 303/2008

    Altra decisione
    25 luglio 2008

    Va disposta la restituzione, al giudice rimettente, degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, per i soggetti legittimati a tale impugnazione, agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura fallimentare, dalla data dell'affissione alla porta esterna del tribunale, anziché dalla data della comunicazione dell'estratto del medesimo decreto che a tali soggetti deve essere inviata, a norma del combinato disposto degli artt. 119, secondo comma, e 17, primo comma, della legge fallimentare e 136 del codice di procedura civile. Successivamente all'ordinanza di remissione, la norma impugnata è stata modificata, dapprima, con l'art. 109 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la cui entrata in vigore è regolata dall'art. 153 dello stesso decreto legislativo, e poi con l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con le quali norme è stato, fra l'altro, stabilito che contro il decreto che dichiara la chiusura del fallimento o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26 della legge fallimentare, sicché si rende necessaria, alla luce di tale ius superveniens , una nuova valutazione non solo della persistente rilevanza della questione nel giudizio a quo , ma altresì della possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, alla stregua del mutamento intervenuto nel quadro normativo.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 136 c.p.c. · Art. 119 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 493/2002

    Illegittimità dichiarata
    28 novembre 2002

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento. Così deciso in Roma, nella sede…

    Art. 119 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 87 parole aggiunte.

… la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. aggiunto: Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art119 · fonte del testo

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