Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119, comma

secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 2

dicembre 1975 dalla Corte d'appello di Roma, nel procedimento civile

vertente tra la Soc. I.A.S.M. e la Soc. Castelli d'Italia, iscritta al

n. 204 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visto l'atto di costituzione della Soc. I.A.S.M.;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Dario Di Gravio per la Soc. I.A.S.M.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Provvedendo sul reclamo presentato dalla soc. I.A.S.M., che si

assumeva creditrice avente diritto a prededuzione, il 19 settembre 1975

avverso il decreto 31 luglio 1975 di chiusura del fallimento della soc.

Castelli d'Italia, emesso dal Tribunale di Roma e affisso il 2 agosto

1975, la Corte d'appello di Roma ha giudicato rilevante e non

manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art.

119, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per il quale il decreto

di chiusura, emesso dal tribunale su istanza del curatore o del

debitore o d'ufficio e pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17

dello stesso decreto, è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla

data di affissione, per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in

cui fa decorrere il termine per la proposizione del reclamo dalla data

di affissione del decreto; contrasto, per evidenziare il quale ha

richiamato la sentenza n. 255/1974 di questa Corte, dichiarativa della

incostituzionalità dell'art. 183, primo comma, dello stesso decreto

per la parte in cui detta norma faceva decorrere il termine per

l'impugnazione avverso la sentenza di omologazione o di rigetto del

concordato non dalla data di ricezione della comunicazione, ma dalla

data di affissione della sentenza stessa.

L'ordinanza di rimessione, resa il 2 dicembre 1975, è stata

comunicata e notificata nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 112 del 28 aprile 1976 e iscritta al n. 204 R.O. 1976.

Avanti la Corte non ha spiegato intervento la Presidenza del

Consiglio dei ministri; si è invece costituita la I.A.S.M. mediante

comparsa 18 febbraio 1976, nella quale l'avv. Di Gravio, suo difensore

giusta procura in margine, ha sottolineato la stretta analogia tra il

caso e la specie decisa dalla Corte costituzionale con sent. n.

255/1974. Argomenti, per l'ipotesi di accoglimento dei quali il

difensore, nella memoria aggiuntiva, ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, per

contrasto con gli artt. 3, 24 e 70 Cost., ravvisato in ciò che il

sistema normativo del sindacato di costituzionalità delle leggi in

genere e il menzionato art. 30 in particolare non prevederebbero il

modo con cui far fronte al vuoto legislativo provocato da pronuncia

d'incostituzionalità, e nella offesa che ne seguirebbe al principio di

parità tra cittadini e al diritto di difesa dei medesimi.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980, in cui il Giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Di Gravio, difensore della

I.A.S.M., ha ampiamente svolto le ragioni esposte nelle scritture. Considerato in diritto :

La Corte, giudicando, con sent. n. 151/1980, lesivo dell'art. 24,

secondo comma Cost. l'art. 18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n.

267, che individua nell'affissione il dies a quo per fare opposizione

alla sentenza dichiarativa di fallimento sol quando opponente sia il

fallito, ha gettato le premesse per dire infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 119, secondo comma, dello stesso r.d. n.

267/1942 nella parte in cui fa decorrere dall'affissione del decreto di

chiusura del fallimento, che il tribunale pronuncia d'ufficio o su

istanza del debitore o del curatore, il termine per il reclamo,

legittimati a proporre il quale non sono il fallito e il curatore;

esclusioni imposte non solo dallo stesso art. 119, a sensi del quale la

Corte d'appello provvede sul reclamo sentiti il reclamante, il curatore

e il fallito, ma anche dall'art. 18, secondo comma, che non consente a

chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento di opporsi alla sentenza

dichiarativa.

La difficoltà di identificare coloro che hanno interesse a

proporre reclamo contro il decreto di chiusura (ragione sulla quale non

incide la sentenza n. 255/1974, resa dalla Corte sul termine per

proporre appello avverso sentenza di omologazione o di rigetto della

proposta di concordato, pronunciata tra parti costituite,

esclusivamente legittimate all'impugnazione), in una con la esigenza di

riunire in unica trattazione camerale più reclami è di per sé

sufficiente a non dire lesiva del diritto di difesa degli interessati

alla continuazione della procedura fallimentare la scelta del

legislatore. Ma non è inopportuno soggiungere che nella ipotesi di

chiusura, della quale si presenta come possibile alternativa la

continuazione della procedura fallimentare (si vuol dire la ipotesi

descritta nel n. 4 dell'art. 118), l'art. 121 somministra il rimedio

della riapertura a chi si sente pregiudicato dal mancato reclamo

avverso il decreto di chiusura.

Il rigetto della denuncia di incostituzionalità proposta dalla

Corte d'appello di Roma rende superfluo l'esame della eccezione

d'incostituzionalità prospettata in questa sede dalla reclamante soc.

I.A.S.M.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 119, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte

in cui fa decorrere il termine per la proposizione del reclamo dalla

data di affissione del decreto di chiusura del fallimento, sollevata in

riferimento all'art. 24 Cost. dalla Corte d'appello di Roma con

ordinanza 2 dicembre 1975 (n. 204/1976).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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