Legge fallimentare

Art. 11 fallimento — Fallimento dell'imprenditore defunto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente. L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art11 · fonte del testo

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