Art. 1 — Principi di coordinamento e ambito di riferimento

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Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilita'. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2009 al 13 aprile 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25077/2025

    12 settembre 2025

    La riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a, del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo sine titulo di immobili, a fini istituzionali, da parte delle Amministrazioni centrali (come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009), nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità della riduzione all'indennità di occupazione di un immobile già condotto in locazione da un Ministero, in virtù di contratto scaduto in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95 del 2012, in relazione al lasso di tempo trascorso tra questa - 7 luglio 2012 - e il rilascio del bene).

    Art. 1

    Rassegna di settembre 2025, p. 58 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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