[1]Consultazioni ed emendamenti

[2]1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno consultarsi vicendevolmente di tanto in tanto, al fine di garantire l'attuazione ed il soddisfacente rispetto delle norme del presente Accordo e dell'Annesso e dovranno consultarsi, quando necessario, per provvedere alle loro modifiche. 2. Ognuna delle Parti Contraenti potra' richiedere delle consultazioni che potranno essere sia orali che scritte e che dovranno aver inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui si e' ricevuta la richiesta, a meno che le due Parti Contraenti non si accordino per un prolungamento di questo periodo. 3. Se una delle due Parti Contraenti riterra' opportuno modificare una qualsiasi norma del presente Accordo, ad eccezione dell'Annesso, essa potra' richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Le modifiche concordate tra le Parti Contraenti saranno confermate da uno scambio di Note attraverso i canali diplomatici, ed entreranno in vigore il giorno dopo la data in cui le Parti Contraenti avranno ricevuto reciprocamente la notifica dell'adempimento dei rispettivi dettami costituzionali. 4. Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno modificare l'Annesso, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, sara' confermata da uno scambio di Note attraverso i canali diplomatici ed entrera' in vigore alla data di questo scambio di Note.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art13 · fonte del testo

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