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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Roma il 18 aprile 1977
Legge 21 dicembre 1978, n. 910
- Aggiornato al
- 24 gennaio 1979
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in inglese…
- Art. 2Applicabilita' della Convenzione di Chicago Le clausole del presente Accordo dovranno…
- Art. 3Concessione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i…
- Art. 4Designazione delle Compagnie 1. Ogni Parte Contraente avra' il diritto di designare per…
- Art. 5Revoca o sospensione dell'autorizzazione di esercizio 1. Ciascun Parte Contraente avra'…
- Art. 6Esenzione di spese di equipaggiamento, carburante, provviste, ecc. 1. L'aeromobile…
- Art. 7Principi che regolano le operazioni dei servizi concordati 1. Dovra' esistere una uguale…
- Art. 8Tariffe 1. Le tariffe di qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a dei…
- Art. 9Trasferimento dei profitti L'eccedenza degli introiti registrati rispetto alle spese…
- Art. 10Applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le…
- Art. 11Sedi delle Compagnie 1. Ciascuna Parte Contraente dovra' concedere alla compagnia…
- Art. 12Patenti e certificati I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di portata e le…
- Art. 13Consultazioni ed emendamenti 1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorita'…
- Art. 14Risoluzione delle controversie 1. Qualora sorgesse una qualsiasi controversia tra le…
- Art. 15Convenzioni multilaterali Nella eventualita' di conclusione di qualsiasi Convenzione…
- Art. 16Registrazione Il presente Accordo e qualsiasi modifica o emendamento ivi apportati in…
- Art. 17Cessazione Ciascuna delle Parti Contraenti potra' in qualsiasi momento notificare…
- Art. 18Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore appena le Parti Contraenti…
