1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno periodicamente, al fine di assicurare l'attuazione e il soddisfacente rispetto delle disposizioni del presente Accordo e dell'Annesso ad esso allegato. 2. Se una delle Parti contraenti riterra' opportuno modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potra' in qualsiasi momento proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti in merito a tale modifica proposta, potranno essere sia verbali che per iscritto, e, salvo venga convenuto diversamente, dovranno iniziare entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti contraenti. 3. Qualora una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare l'Annesso al presente Accordo, tale modifica dovra' essere concordata mediante consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Annesso, in conformita' con i paragrafi 2) e 3) del presente articolo, entrera' in vigore quando essa sara' stata confermata da uno scambio di note attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;951~art12 · fonte del testo

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