[1]Articolo XIV.

[2]1. - In uno spirito di stretta cooperazione, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno tra di loro di volta in volta allo scopo di assicurare l'applicazione e una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente accordo e della tabella ad esso allegata e si consulteranno, ove necessario, per concordare emendamenti. 2. - Ciascuna Parte contraente puo' richiedere consultazioni, che possono essere condotte tramite incontri diretti oppure per corrispondenza e che dovranno iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a meno che entrambe le Parti contraenti non concordino su una estensione di tale termine.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artxiv · fonte del testo

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