Consultazioni ed emendamenti

  • 1)Le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto in uno spirito di stretta collaborazione allo scopo di assicurare l'osservanza dei principi ed il soddisfacente rispetto delle norme previste dal presente Accordo e dal relativo Annesso.
  • 2)Qualora una Parte contraente consideri opportune modificare qualche disposizione del presente Accordo essa potra' richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente. Qualsiasi modifica del presente Accordo entrera' in vigore nella data in cui le due Parti con traenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle rispettive formalita' costituzionale relative alla conclusione ed alla entrata in vigore di accordi internazionali.
  • 3)Modifiche dell'annesso al presente Accordo potranno essere effettuate per accordo diretto tra le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. Qualsiasi modifica cosi' concordata entrera' in vigore quando sara' stata confermata a mezzo di scambio di note diplomatiche.
  • 4)Le consultazioni fra le Parti contraenti aventi lo scopo di modificare le disposizioni del presente Accordo, o tra le loro Autorita' aeronautiche allo scopo di modificare l'Annesso al presente Accordo, dovranno avere inizio entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art14 · fonte del testo

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