1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Parti Contraenti si consulteranno di volta in volta al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato. 2. Ove una delle due Parti Contraenti reputi desiderabile modificare i termini del presente Accordo, essa potra' in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti riguardo a tali proposte di modifica potranno avvenire verbalmente o per iscritto e dovranno, salvo diversamente concordato, aver inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti. 3. Ove una delle Parti Contraenti reputi desiderabile modificare una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, che non sia contenuta nell'Allegato, essa puo' richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Le modifiche concordate tra le Parti Contraenti verranno confermate con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici, ed entreranno in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti hanno ricevuto la notifica da parte dell'altra dell'assolvimento delle rispettive esigenze costituzionali. 4. Ove una delle Parti Contraenti reputi desiderabile modificare l'allegato, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, verra' confermata con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici ed entrera' in vigore alla data dello scambio di Note.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565~art13 · fonte del testo

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