Indice per libri, titoli e capi
Lavoro
Convenzione 187
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 · Legge 8 giugno 2023, n. 84
- Aggiornato al
- 3 luglio 2023
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 60
- Art. 1Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL…
- Art. 2Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve promuovere il miglioramento…
- Art. 3Ogni Membro deve promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso…
- Art. 4Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare…
- Art. 5Ogni Membro deve elaborare, attuare, controllare, valutare e riesaminare periodicamente…
- Art. 6La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione…
- Art. 7Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale…
- Art. 8La presente Convenzione sara' vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione…
- Art. 9Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un…
- Art. 10Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i…
- Art. 11Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione…
- Art. 12Ogniqualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 13Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale…
- Art. 14Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione 187». torna al corpo dell’atto
