1. Ogni Membro deve elaborare, attuare, controllare, valutare e riesaminare periodicamente un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative. 2. Il programma nazionale deve:

  • a)promuovere lo sviluppo di una culture nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute;
  • b)contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo, nella misura in cui cio' sia ragionevole e praticamente realizzabile, i pericoli e i rischi legati al lavoro, in conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali, per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro, e promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
  • c)essere elaborato e riesaminato in base ad una analisi della situazione nazionale in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, includendo una analisi del sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro;
  • d)prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso;
  • e)essere sostenuto, ove possibile, da altri programmi e piani nazionali complementari che aiuteranno a raggiungere progressivamente l'obiettivo di un luogo di lavoro sicuro e salubre. 3. Il programma nazionale deve ricevere ampia diffusione e, per quanto possibile, deve ricevere il sostegno delle piu' alte autorita' nazionali che provvederanno anche al suo avvio.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~convenzione-187-art5 · fonte del testo

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