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Lavoro
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Legge 8 giugno 2023, n. 84
- Aggiornato al
- 3 luglio 2023
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 60
- Art. 1Convenzione 155 CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI _______ 1…
- Art. 2La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori nelle branche di attivita'…
- Art. 3Ai fini della presente Convenzione: a) l'espressione «branche di attivita' economica»…
- Art. 4Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le…
- Art. 5La politica menzionata all'articolo 4 dovra' tener conto dei grandi ambiti di azione…
- Art. 6La formulazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra dovra' precisare le…
- Art. 7La situazione in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro…
- Art. 8Ogni Membro dovra', per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme…
- Art. 9Il controllo dell'applicazione delle leggi e delle regole relative alla salute, alla…
- Art. 10Andranno adottate misure per fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori ed…
- Art. 11Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra, l'autorita' o le…
- Art. 12Andranno prese misure, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, perche'…
- Art. 13Un lavoratore che si e' ritirato da una situazione di lavoro per aver ragionevolmente…
- Art. 14Andranno prese misure per incoraggiare, in maniera conforme alle condizioni e alla prassi…
- Art. 15Per assicurare la coerenza della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra con le…
- Art. 16I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e…
- Art. 17Ogniqualvolta diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro…
- Art. 18In caso di bisogno, i datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di prevedere misure per…
- Art. 19Andranno prese disposizioni a livello dell'impresa secondo le quali: a) i lavoratori, nel…
- Art. 20La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa…
- Art. 21Le misure di salute e di sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il…
- Art. 22La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione…
- Art. 23Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione…
- Art. 24La presente Convenzione sara' vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione…
- Art. 25Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un…
- Art. 26Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i…
- Art. 27Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 28Ogniqualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 29Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale…
- Art. 30Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.
