1. Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative. 2. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, in particolare:

  • a)la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
  • b)una o piu' autorita', o uno o piu' organismi, responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nominati in conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali;
  • c)meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione nazionale, ivi compresi i sistemi di ispezione;
  • d)misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, in quanto elementi essenziali di prevenzione sul luogo di lavoro.
  • e)3. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, a seconda:
  • f)uno o piu' organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
  • g)servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
  • h)l'offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
  • i)servizi sanitari sul lavoro, in conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali;
  • j)la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
  • k)un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell'ILO;
  • l)disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali;
  • m)meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l'economia informale.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

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