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Lavoro
Protocollo 155
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 · Legge 8 giugno 2023, n. 84
- Aggiornato al
- 3 luglio 2023
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 60
- Art. 1Protocollo 155 PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI…
- Art. 2L'autorita' competente dovra', per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo…
- Art. 3Le regole e procedure di registrazione dovranno definire: a) la responsabilita' dei…
- Art. 4Le regole e procedure di dichiarazione dovranno definire: a) la responsabilita' dei…
- Art. 5La dichiarazione dovra' includere dati su: a) l'impresa, lo stabilimento e il datore di…
- Art. 6Ogni Membro che ratifica il presente Protocollo dovra', in base alle dichiarazioni o ad…
- Art. 7Le statistiche dovranno essere stabilite secondo sistemi di classifica compatibili con i…
- Art. 8Un Membro puo' ratificare il presente Protocollo in concomitanza con la ratifica della…
- Art. 9Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo puo' denunciarlo ad ogni momento in…
- Art. 10Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i…
- Art. 11Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione…
- Art. 12Il testo francese e il testo inglese del presente Protocollo faranno ugualmente fede.
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