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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 · Legge 4 maggio 2016, n. 77
- Aggiornato al
- 19 settembre 2016
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 62
- Art. 1ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE…
- Art. 2di collaborazione Le Parti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti…
- Art. 3nel settore dell'istruzione 1. Le due Parti favoriranno sul proprio territorio, di comune…
- Art. 4nel settore culturale Le Parti favoriranno l'organizzazione di manifestazioni culturali…
- Art. 5, biblioteche e Musei Le Parti, nel rispetto delle legislazioni vigenti, promuoveranno la…
- Art. 6scientifica e tecnologica Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica…
- Art. 7di studio Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per…
- Art. 8giovanili Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore…
- Art. 9e Radio-Televisione Le Parti favoriranno lo scambio di programmi culturali e…
- Art. 10e patrimonio culturale Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel campo delle ricerche e…
- Art. 11del patrimonio culturale Le Parti, nel concordare sulla necessita' di proteggere il…
- Art. 12Le due Parti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attivita' sportive…
- Art. 13delle attivita' Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente…
- Art. 14' intellettuale Disposizioni per la protezione della proprieta' intellettuale creata o…
- Art. 15tra Enti territoriali e Regioni Le Parti si impegnano a favorire gli scambi e le…
- Art. 16Mista Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una…
- Art. 17in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda…
- Art. 18e validita' Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti potra'…
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