[1]scientifica e tecnologica

[2]Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le universita', i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle parti e nelle seguenti forme:

  • a)realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
  • b)visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi e le esperienze;
  • c)organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico.

Testo vigente dal 19 settembre 2016

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Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2016 al 6 agosto 2016. 125 parole tolte, 99 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: al Dottorato di Ricercaaggiunto: scientifica e tecnologica

tolto: I titoli accademici italiani di "Diploma di Laurea in..." (ex fege 341/90) e di "Laurea Specialistica/Magistrale" (in basea D.M. 509/99 e Legge 270/04) che danno accesso nelle Universita' italiane ai corsi di Dottorato di Ricerca saranno riconosciuti nella Repubblica di Cipro ai fini dell'ammissione ai corsi di Ph.D., nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione cipriota per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali. I titoli accademici ciprioti Master che danno accesso ai corsi di Ph.D. saranno riconosciuti nella Repubblica italiana per l'accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione italiana per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionaliaggiunto: Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le universita', i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle parti e nelle seguenti forme:

aggiunto: a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;

aggiunto: b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi e le esperienze;

aggiunto: c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art6 · fonte del testo

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