[1]nel settore culturale

[2]Le Parti favoriranno l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e lo scambio di mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Le Parti favoriranno altresi' lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali ed artistici attraverso l'organizzazione di spettacoli, tournees di compagnie teatrali e di singoli artisti particolarmente rappresentativi della cultura dei due Paesi. Le Parti incoraggeranno altresi' la cooperazione fra i rispettivi enti teatrali e lirici e fra le rispettive istituzioni e associazioni musicali.

Testo vigente dal 19 settembre 2016

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2016 al 6 agosto 2016. 147 parole tolte, 83 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: di periodi di studi e di esami

tolto: Nella loro domanda d'iscrizione, gli studenti intenzionati a proseguire un particolare corso di studi presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese, presenteranno per il riconoscimento i certificati rilasciati dall'Istituzione universitaria del loro Paese, il periodo e la durata degli studi svolti con profitto, come pure saranno indicati sui certificati i risultati degli esami nelle corrispondenti discipline del corso di laurea. Le Istituzioni universitarie, al fine di snellire la procedura di riconoscimento della durata degli studi, rilasceranno agii studenti idonea ed adeguata certificazione. L'organo competente per il rilascio dell'idoneo certificato relativo al tipo degli esami, alla votazione conseguita e alla durata degli studi, e' l'Istituzione universitaria d'accoglienza, Agli studenti e' richiesto di sostenere gli esami obbligatori dello specifico corso di laurea dell'Istituzione universitaria, ove non siano gia' stati superati presso l'Istituzione universitaria di provenienza e a condizione che non vi siano differenze sostanzialiaggiunto: nel settore culturale

aggiunto: Le Parti favoriranno l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e lo scambio di mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Le Parti favoriranno altresi' lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali ed artistici attraverso l'organizzazione di spettacoli, tournees di compagnie teatrali e di singoli artisti particolarmente rappresentativi della cultura dei due Paesi. Le Parti incoraggeranno altresi' la cooperazione fra i rispettivi enti teatrali e lirici e fra le rispettive istituzioni e associazioni musicali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art4 · fonte del testo

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