Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2016 al 6 agosto 2016. 354 parole tolte, 248 parole aggiunte in 9 capoversi.
ACCORDO aggiunto: DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO tolto: SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO
tolto: ACCORDO
Il Governo della tolto: Repubblica Italiana aggiunto: repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro tolto: (le Parti Contraenti), nello spirito delle relazioni amichevoli tra le due Parti, tese a promuovere lo scambio e la cooperazione nel campo della scienza e dell'istruzione di livello universitario, disposte a facilitare gli studenti di entrambi i Paesi a continuare gli studi nell'altro Paese, consapevoli delle affinita' esistenti tra i due Paesi nel campo dell'istruzione superiore, hanno concordato di procedere al mutuo riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Repubblica Italiana e della Repubblica di Cipro, allo scopo di favorire l'accesso ed il prosieguo degli studi nelle Istituzioni dei due Paesi.aggiunto: , qui di seguito denominati "le Parti", desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, anche nel quadro della comune appartenenza all'Unione Europea ed alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione fra i popoli, rallegrandosi per l'intensita' delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell'Accordo sottoscritto nel 1973, tenendo presenti gli accordi bilaterali sottoscritti, quale ad esempio l'Accordo di cooperazione nel settore della protezione ambientale firmato a Roma il 18/11/2004, tenuto conto dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna, convinti altresi' che la collaborazione nel settore possa essere ulteriormente sviluppata anche mediante intese tra regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi, hanno convenuto quanto segue:
tolto: ARTICOLO 1 Ambito di validita'aggiunto: Articolo 1 Finalita'
tolto: a) Il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai Corsi di Laurea nelle Istituzioni universitarie dei due Paesi.
tolto: b) In ottemperanza delle normative vigenti nei due Paesi, l'Accordo si applica ai titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Cipro.
tolto: c) Ai fini del presente Accordo, le Istituzioni universitarie sono: - per la parte italiana: le Universita', gli Istituti universitari, i Politecnici, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli accademici secondo le leggi della Repubblica Italiana, - per la parte cipriota: le Istituzioni statali d'istruzione che secondo le leggi e i regolamenti sono Istituzioni universitarie, e le Istituzioni d'istruzione non statali, legalmente riconosciute come Istituzioni universitarie sulla base di leggi e regolamenti, registrate presso il Ministero dell'Istruzione e della Cultura secondo le leggi e i regolamenti dello stato per i Corsi di Laurea che sono valutati sotto il profilo dell'istruzione e accreditati sulla base delle leggi e dei regolamenti.
tolto: d) Le Istituzioni universitarie d'Italia e di Cipro, accreditate e/o registrate, per le quali si applica il presente Accordo, sono elencate rispettivamente negli allegati A e B dell'Accordo.
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tolto: e) Entrambe le parti contraenti notificheranno alla controparte, attraverso i canali diplomatici, ogni modifica apportata all'elenco delle proprie Istituzioni universitarie (nel caso di soppressione o di aggiunta di nuove Istituzioni)aggiunto: Lo scopo dei presente Accordo e' di realizzare programmi e attivita' comuni che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi. Le due Parti favoriranno forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi.