[1]ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

[2]Il Governo della repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, qui di seguito denominati "le Parti", desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, anche nel quadro della comune appartenenza all'Unione Europea ed alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione fra i popoli, rallegrandosi per l'intensita' delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell'Accordo sottoscritto nel 1973, tenendo presenti gli accordi bilaterali sottoscritti, quale ad esempio l'Accordo di cooperazione nel settore della protezione ambientale firmato a Roma il 18/11/2004, tenuto conto dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna, convinti altresi' che la collaborazione nel settore possa essere ulteriormente sviluppata anche mediante intese tra regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 Finalita'

[4]Lo scopo dei presente Accordo e' di realizzare programmi e attivita' comuni che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi. Le due Parti favoriranno forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi.

Testo vigente dal 19 settembre 2016

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Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2016 al 6 agosto 2016. 354 parole tolte, 248 parole aggiunte in 9 capoversi.

ACCORDO aggiunto: DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO tolto: SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO

tolto: ACCORDO

Il Governo della tolto: Repubblica Italiana aggiunto: repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro tolto: (le Parti Contraenti), nello spirito delle relazioni amichevoli tra le due Parti, tese a promuovere lo scambio e la cooperazione nel campo della scienza e dell'istruzione di livello universitario, disposte a facilitare gli studenti di entrambi i Paesi a continuare gli studi nell'altro Paese, consapevoli delle affinita' esistenti tra i due Paesi nel campo dell'istruzione superiore, hanno concordato di procedere al mutuo riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Repubblica Italiana e della Repubblica di Cipro, allo scopo di favorire l'accesso ed il prosieguo degli studi nelle Istituzioni dei due Paesi.aggiunto: , qui di seguito denominati "le Parti", desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, anche nel quadro della comune appartenenza all'Unione Europea ed alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione fra i popoli, rallegrandosi per l'intensita' delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell'Accordo sottoscritto nel 1973, tenendo presenti gli accordi bilaterali sottoscritti, quale ad esempio l'Accordo di cooperazione nel settore della protezione ambientale firmato a Roma il 18/11/2004, tenuto conto dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna, convinti altresi' che la collaborazione nel settore possa essere ulteriormente sviluppata anche mediante intese tra regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi, hanno convenuto quanto segue:

tolto: ARTICOLO 1 Ambito di validita'aggiunto: Articolo 1 Finalita'

tolto: a) Il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai Corsi di Laurea nelle Istituzioni universitarie dei due Paesi.

tolto: b) In ottemperanza delle normative vigenti nei due Paesi, l'Accordo si applica ai titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Cipro.

tolto: c) Ai fini del presente Accordo, le Istituzioni universitarie sono: - per la parte italiana: le Universita', gli Istituti universitari, i Politecnici, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli accademici secondo le leggi della Repubblica Italiana, - per la parte cipriota: le Istituzioni statali d'istruzione che secondo le leggi e i regolamenti sono Istituzioni universitarie, e le Istituzioni d'istruzione non statali, legalmente riconosciute come Istituzioni universitarie sulla base di leggi e regolamenti, registrate presso il Ministero dell'Istruzione e della Cultura secondo le leggi e i regolamenti dello stato per i Corsi di Laurea che sono valutati sotto il profilo dell'istruzione e accreditati sulla base delle leggi e dei regolamenti.

tolto: d) Le Istituzioni universitarie d'Italia e di Cipro, accreditate e/o registrate, per le quali si applica il presente Accordo, sono elencate rispettivamente negli allegati A e B dell'Accordo.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: e) Entrambe le parti contraenti notificheranno alla controparte, attraverso i canali diplomatici, ogni modifica apportata all'elenco delle proprie Istituzioni universitarie (nel caso di soppressione o di aggiunta di nuove Istituzioni)aggiunto: Lo scopo dei presente Accordo e' di realizzare programmi e attivita' comuni che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi. Le due Parti favoriranno forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art1 · fonte del testo

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