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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967
Legge 24 ottobre 1980, n. 744
- Aggiornato al
- 12 novembre 1980
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 62
- Art. 1Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere, d'intesa con i…
- Art. 2Ai sensi del presente Accordo, si deve intendere per: Accordo del 1925, l'Accordo…
- Art. 3I cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non avendo la cittadinanza di…
- Art. 4Il deposito internazionale puo' essere effettuato all'Ufficio internazionale: 1)…
- Art. 5Il deposito internazionale richiede una domanda, una o piu' fotografie - o qualsiasi…
- Art. 6L'Ufficio internazionale tiene il Registro internazionale dei disegni o modelli e procede…
- Art. 7a) Ogni deposito presso l'Ufficio internazionale ha, in ciascuno degli Stati contraenti…
- Art. 8Nonostante le disposizioni dell'articolo 7, l'Amministrazione nazionale di uno Stato…
- Art. 9Se il deposito internazionale del disegno o modello e' effettuato, nei sei mesi…
- Art. 10Il deposito internazionale puo' essere rinnovato ogni 5 anni anche solo pagando, entro…
- Art. 11a) La durata della protezione, accordata da uno Stato contraente ai disegni o modelli…
- Art. 12L'Ufficio internazionale deve registrare e pubblicare qualsiasi mutamento riguardante la…
- Art. 13Il titolare di un deposito internazionale puo', per mezzo di una dichiarazione diretta…
- Art. 14Uno Stato contraente non puo' richiedere, per riconoscere il diritto, che un segno o una…
- Art. 15Le tasse previste dal Regolamento comprendono: 1) le tasse per l'Ufficio internazionale…
- Art. 16Le tasse per gli Stati contraenti, previste dall'articolo 15, comma 1, numero 2, sono…
- Art. 17Il Regolamento di esecuzione fissa i particolari di applicazione del presente Accordo e…
- Art. 18Le disposizioni del presente Accordo non impediscono di rivendicare l'applicazione di…
- Art. 19Le tasse dell'Ufficio internazionale, pagate per i servizi previsti dal presente Accordo…
- Art. 20E' costituito un fondo di riserva per l'ammontare di 250.000 franchi svizzeri. Esso puo'…
- Art. 21E' costituito un Comitato internazionale dei disegni o modelli, composto dei…
- Art. 22Il Regolamento puo' essere emendato dal Comitato in base all'articolo 21, comma 2, numero…
- Art. 23Il presente Accordo resta aperto alla firma fino al 31 dicembre 1961. 2. Esso sara'…
- Art. 24Gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta'…
- Art. 25Ogni Stato contraente si obbliga ad assicurare la protezione dei disegni o modelli…
- Art. 26Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo l'invio agli Stati contraenti, da…
- Art. 27Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, notificare al Governo della…
- Art. 28Ogni Stato contraente ha la facolta' di denunciare il presente Accordo a suo nome e a…
- Art. 29Il presente Accordo sara' sottoposto a revisioni periodiche allo scopo d'introdurvi i…
- Art. 30Piu' Stati contraenti possono, in qualsiasi momento, notificare al Governo della…
- Art. 31Solo il presente Accordo vincola, nelle loro reciproche relazioni, gli Stati che fanno…
- Art. 32La firma e la ratifica del presente Accordo da parte di uno Stato membro, alla data di…
- Art. 33Il presente Atto sara' firmato in un solo esemplare, che sara' depositato negli archivi…
