1. L'Ufficio internazionale deve registrare e pubblicare qualsiasi mutamento riguardante la proprieta' di un disegno o modello oggetto di un deposito internazionale in vigore. Il trasferimento di proprieta' puo' essere limitato a diritti derivanti dal deposito internazionale in uno o piu' Stati contraenti solamente e, nel caso di deposito multiplo, a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 2. La registrazione di cui al comma 1, produce gli stessi effetti che se essa fosse stata effettuata dalle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art12 · fonte del testo

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