1. E' costituito un Comitato internazionale dei disegni o modelli, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati contraenti. 2. Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:

  • 1)stabilisce il suo Regolamento interno;
  • 2)modifica il Regolamento di esecuzione;
  • 3)modifica l'ammontare del fondo di riserva previsto dall'articolo 20;
  • 4)stabilisce la classificazione internazionale dei disegni o modelli;
  • 5)studia i problemi relativi all'applicazione e alla eventuale revisione del presente Accordo;
  • 6)studia tutti gli altri problemi relativi alla protezione internazionale dei disegni o modelli;
  • 7)si pronuncia sui rapporti annuali di gestione dell'Ufficio internazionale, cui da' le direttive generali per l'esercizio delle funzioni che gli sono conferite in base al presente Accordo;
  • 8)stabilisce un rapporto sulle spese preventive dell'Ufficio internazionale, per ciascun triennio. 3. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza di 4/5 dei membri votanti presenti o rappresentati, nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 del comma 2, e alla maggioranza semplice in tutti gli altri casi. L'astensione non e' considerata voto. 4. Il Comitato e' convocato dal Direttore dell'Ufficio internazionale:
  • 1)almeno una volta ogni tre anni;
  • 2)in qualsiasi momento a domanda di un terzo degli Stati contraenti o, occorrendo, a iniziativa del Direttore dell'Ufficio internazionale o del Governo della Confederazione Svizzera. 5. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato sono a carico dei loro rispettivi Governi.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art21 · fonte del testo

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