1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di denunciare il presente Accordo a suo nome e a nome di tutti o di parte dei territori, oggetto della notificazione prevista dall'articolo 27, mediante una notificazione diretta al Governo della Confederazione Svizzera. Questa denuncia produce i suoi effetti un anno dopo il ricevimento della notificazione da parte del Governo della Confederazione Svizzera. 2. La denuncia del presente Accordo da parte di uno Stato contraente non lo esime dalle obbligazioni che esso ha contratto riguardo ai disegni o modelli oggetto della registrazione internazionale prima della data in cui la denuncia diviene effettiva.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art28 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari