1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo l'invio agli Stati contraenti, da parte del Governo della Confederazione Svizzera, della notificazione del deposito di dieci strumenti di ratifica o di adesione, tra cui quelli di almeno quattro Stati che, alla data del presente Accordo, non fanno parte ne' dell'Accordo del 1925 ne' di quello del 1934. 2. In seguito, il deposito degli strumenti di ratifica e di adesione dovra' essere notificato agli Stati contraenti dal Governo della Confederazione Svizzera; queste ratifiche e adesioni produrranno i loro effetti un mese dopo l'invio di questa notificazione, a meno che, in caso di adesione, una data posteriore non sia stata indicata nello strumento di adesione.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art26 · fonte del testo

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