1. E' costituito un fondo di riserva per l'ammontare di 250.000 franchi svizzeri. Esso puo' essere modificato dal Comitato internazionale dei disegni o modelli previsto dal seguente articolo 21. 2. Il fondo di riserva e' costituito dall'eccedenza dei proventi del Servizio internazionale dei disegni o modelli. 3. a) Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il fondo di riserva viene costituito dal versamento, da parte di ciascuno Stato, di una quota unica, calcolata per ciascuno di essi in funzione del numero di unita' corrispondenti alla classe alla quale esso appartiene, in base all'articolo 13, comma 8, della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.

  • b)Gli Stati che diverranno parte del presente Accordo dopo la sua entrata in vigore dovranno ugualmente versare una quota unica. Questa sara' calcolata secondo i principi enunciati al comma suddetto, dimodoche' tutti gli Stati, indipendentemente dalla data della loro entrata nell'Accordo, paghino lo stesso contributo per unita'. 4. Nel caso che l'ammontare del fondo di riserva oltrepassasse il limite previsto, il soprappiu' sara' periodicamente distribuito tra gli Stati contraenti in proporzione alla quota unica versata da ciascuno di essi, fino alla concorrenza dell'ammontare di tale quota. 5. Quando le quote uniche siano state integralmente rimborsate, il Comitato internazionale dei disegni o modelli puo' decidere che non sara' piu' richiesta la quota unica agli Stati che, successivamente, diverranno parte dell'Accordo.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art20 · fonte del testo

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