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Civile
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e la esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971
Legge 12 febbraio 1974, n. 71
- Aggiornato al
- 25 marzo 1974
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER IL RICONOSCIMENTO E…
- Art. 2In materia di stato e capacita' delle persone sono competenti i tribunali dello Stato del…
- Art. 3In materia di diritti reali su beni immobili sono competenti i tribunali dello Stato dove…
- Art. 4In materia di successione sono competenti i tribunali dello Stato del quale, al momento…
- Art. 5Nelle materie non previste agli articoli da 2 a 4, i tribunali dello Stato nel quale la…
- Art. 6I tribunali dello Stato richiesto, nell'esaminare le circostanze sulle quali si basa la…
- Art. 7Il riconoscimento sara' negato: 1. se la decisione e' contraria all'ordine pubblico dello…
- Art. 8(1) Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute nell'altro…
- Art. 9(1) La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre: 1. una…
- Art. 10(1) Alle transazioni che sono state concluse dinanzi ad un tribunale di uno dei due Stati…
- Art. 11(1) Agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati stipulati…
- Art. 12I tribunali di ciascuno dei due Stati, in un procedimento instaurato davanti ad essi, si…
- Art. 13La presente convenzione si applica senza riguardo alla cittadinanza delle parti, salvo…
- Art. 14(1) La presente convenzione non pregiudica le disposizioni di altri accordi, di cui sono…
- Art. 15Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione…
- Art. 16(1) La presente convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati…
