In materia di successione sono competenti i tribunali dello Stato del quale, al momento della morte, era cittadina la persona della cui eredita' si tratta, ovvero del territorio nel quale tale persona aveva il suo ultimo domicilio. Tuttavia se la legge di uno dei due Stati, applicabile in assenza di accordi internazionali, attribuisce ai tribunali nazionali competenza per decidere in materia di beni immobili situati sul territorio di detto Stato, tale competenza e' considerata esclusiva ai sensi dell'articolo 1 par. 1 della presente convenzione.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art4 · fonte del testo

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