Il riconoscimento sara' negato: 1. se la decisione e' contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto; 2. se sono state violate norme del diritto dello Stato richiesto concernenti la rappresentanza legale di persone incapaci o non pienamente capaci; 3. se, in caso di decisioni, contumaciale, la parte contumace non ha avuto notizia del procedimento tempestivamente per difendersi oppure se, in caso di ingiunzione di pagamento o di ordine di pagamento, il debitore non ha potuto, per causa a lui non imputabile, sollevare tempestivamente opposizione o eccezioni; 4. se la stessa domanda, fondata sulla stessa causa e' gia' stata oggetto, tra le medesime parti, di una decisione nel merito avente efficacia di cosa giudicata, pronunciata nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo e riconosciuta nello Stato richiesto; 5. se, fra le medesime parti, la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, e' pendente davanti a un tribunale dello Stato richiesto, il quale sia stato adito prima del tribunale dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata; 6. se la decisione riguarda pretese di diritto privato derivanti da atti che sono stati oggetto di procedimento penale nello Stato richiedente e se tali atti sono considerati come aventi carattere politico dal tribunale dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art7 · fonte del testo

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