(1) La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre: 1. una copia autentica della decisione; 2. a) se la decisione e' stata pronunciata in Austria, un'attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia di cosa giudicata;

  • b)se la decisione e' stata pronunciata in Italia, un'attestazione del cancelliere comprovante che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione; 3. in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, munita di dichiarazione di conformita' all'originale, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto; 4. in caso di ingiunzione di pagamento o di ordine di pagamento, un documento idoneo a comprovare la regolare notifica della decisione al debitore. (2) Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva. (3) I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione, la cui esattezza deve essere attestata da un traduttore giurato di uno dei due Stati. (4) I documenti di cui al presente articolo non necessitano, per l'uso nello Stato richiesto, ne' di legalizzazione, ne' di altro requisito formale equivalente.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art9 · fonte del testo

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