[1]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, DI TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DI ATTI NOTARILI. (Roma, 16 novembre 1971)

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e

[3]IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA animati dal desiderio di assicurare in materia civile e commerciale il riconoscimento e l'esecuzione reciproci di decisioni giudiziarie, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, hanno deciso di concludere una convenzione a questo scopo. A tal fine hanno nominato loro plenipotenziari il Presidente della Repubblica italiana: l'on. prof. Aldo MORO, Ministro per gli affari esteri, il Presidente federale della Repubblica d'Austria: il dott. Rudolf KIRCHSCHLAEGER, Ministro federale degli affari esteri, i quali, essendosi scambiati i rispettivi pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1

[5](1) Le decisioni pronunciate dai tribunali di uno dei due Stati in materia civile e commerciale e aventi efficacia di cosa giudicata sono riconosciute efficaci nell'altro Stato se i tribunali dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata sono competenti ai sensi degli articoli seguenti e se l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto non riserva ai propri tribunali o a quelli di un terzo Stato la competenza esclusiva a pronunciare la decisione stessa. (2) Per "decisione", ai sensi della presente convenzione, si intende qualsiasi decisione, comunque denominata, pronunciata in procedimenti giudiziari o di volontaria giurisdizione dai tribunali di uno dei due Stati. (3) La presente convenzione si applica anche alle decisioni in materia civile e commerciale rese in un procedimento penale. Sono invece esclusi i provvedimenti d'urgenza e cautelari, nonche' le decisioni in materia di fallimento, di concordato e procedure analoghe ed in materia di tasse ed imposte.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art1 · fonte del testo

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