[1]centrale dei trasporti internazionali per ferrovia

[2]1. - Per facilitare ed assicurare l'esecuzione della presente Convenzione e' istituito un Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia incaricato:

  • a)di ricevere le comunicazioni dei singoli Stati contraenti e di ciascuna ferrovia interessata e di notificarle agli altri Stati ed alle altre ferrovie;
  • b)di raccogliere, coordinare e pubblicare le notizie di ogni specie che interessino il servizio dei trasporti internazionali;
  • c)di facilitare, tra le diverse ferrovie, le relazioni finanziarie rese necessarie dal servizio dei trasporti internazionali ed il recupero dei crediti non pagati e di garantire, a questo riguardo, la sicurezza dei rapporti tra le ferrovie;
  • d)di tentare la conciliazione, su domanda di uno Stato contraente o d'una impresa di trasporto le cui linee siano iscritte nella lista delle linee prevista nell'articolo 55, prestando i suoi buoni uffici o la sua mediazione, oppure con qualsiasi altro mezzo, allo scopo di risolvere le controversie tra i detti Stati o imprese aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
  • e)di emettere, su domanda delle parti in causa - Stati, imprese di trasporto o utenti - un parere consultivo sulle controversie aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
  • f)di collaborare alla definizione, in via di arbitrato, dei litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
  • g)d'istruire le domande di modificazione alla presente Convenzione e di proporre, quando occorra, la riunione delle Conferenze previste nell'articolo 64.

[3]par. 2. - Un regolamento speciale costituente l'Allegato I alla presente Convenzione stabilisce la sede, la composizione e l'organizzazione di questo Ufficio, come pure i suoi mezzi d'azione. Esso ne fissa inoltre le condizioni di funzionamento e di sorveglianza.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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