sulle indennita'. Restituzione delle indennita' par. 1. - L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita'. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, sono dovuti solo se l'indennita' sia superiore ai dieci franchi per ogni scontrino di bagaglio; essi decorrono dal giorno del reclamo amministrativo previsto nell'articolo 37 o, se non esiste reclamo, dal giorno della citazione. Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti. par. 2. - Ogni indennita' indebitamente riscossa deve essere restituita.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art34 · fonte del testo

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