[1]al trasporto

[2]Il viaggiatore deve, fin dall'inizio del viaggio e salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, munirsi di un titolo di trasporto valido. Egli deve conservarlo per tutta la durata del viaggio, presentarlo, a richiesta, agli agenti incaricati del controllo e restituirlo a viaggio ultimato.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art4 · fonte del testo

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